Il decreto 2 agosto 2017 con il quale il Ministero della Salute istituisce l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017. A queste, oltre che a enti e istitutzioni pubblici e privati , sarà affidato il compito di elaborare le linee guida nazionali per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, previste dalla legge n. 24 del 8 marzo 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria .
Le società e le associazioni tecnico-scientifiche interessate, hanno tempo fino al 10 novembre 2017 (90 giorni dalla data della pubblicazione) per presentare domanda di iscrizione all'elenco. La domanda va effettuata utilizzando il modulo ministeriale (www.salute.gov.it) che va inviato via PEC al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
Il decreto stabilisce che tali società e associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;
atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ovvero:
a) denominazione, sede, patrimonio;
b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attivita' svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalita' istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attivita' sindacale;
d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attivita' e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonche' delle modalita' con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
e) professione, disciplina specialistica o settore di attivita' specifico o prevalente, con previsione, per le societa' scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilita' che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anchese non in via esclusiva, la specifica attivita' che la societa'rappresenta;
f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attivita' del Servizio sanitario nazionale , o in regime libero-professionale, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la societa' o l'associazione rappresenta;
g) assenza di finalita' di lucro;
h) previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attivita' scientifica attraverso il sito web della societa' o associazione, aggiornato costantemente;
i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualita' delle attivita' svolte e della produzione tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di produttivita' scientifica e bibliometrici validati dalla comunita' scientifica internazionale;
k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
l) previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' della societa' o dell'associazione.
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