Con il provvedimento del 28 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato il regime di branch exemption, introdotta nel nostro ordinamento dal Dlgs 147/2015 ("decreto internazionalizzazione").
Tale disciplina prevede la possibilità in capo a un’impresa residente nel territorio dello Stato che non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero. L’impresa può esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di esenzione.
L’opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio, nonché per quelle costituite successivamente e l’efficacia dell’opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le branch esenti.
Il provvedimento contiene le regole di determinazione dell’imponibile della stabile organizzazione per cui è esercitata l’opzione per consentire l’esenzione degli utili e delle perdite sia ai fini Ires che Irap. Se nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di efficacia dell’opzione, la stabile organizzazione ha conseguito perdite fiscali imputate all’impresa, i redditi realizzati da detta stabile organizzazione in regime di branch exemption partecipano alla formazione del reddito imponibile della casa madre fino alla concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla medesima stabile organizzazione.
Anche in assenza di specifiche disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra lo Stato italiano e lo Stato di localizzazione della stabile organizzazione esente, il reddito di quest’ultima è determinato in base all’Approccio autorizzato Ocse. Pertanto, la stabile organizzazione è considerata come un’entità separata e indipendente, che svolge medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Per saperne di più leggi l'articolo: Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni