Pubblicando il PO del 4 agosto 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ha chiarito che non c'è incompatibilità tra le funzioni inerenti l'amministrazione e quelle connesse alla tenuta della contabilità, laddove entrambe siano svolte nell'interesse della società e in esecuzione di uno specifico incarico professionale.
La risposta fornita riguarda il quesito posto dall'Ordine di Brindisi in merito alla possibilità di svolgere, da parte di un iscritto all'Ordine, contestualmente l'attività di amministratore unico di SRL consortile e quella di consulente incaricato della tenuta delle scritture contabili della medesima presso il proprio studio professionale. Il CNDCEC ricorda che ai sensi dell'articolo 4 del D. lgs 139/2005 deve ritenersi compatibile l'assunzione dell'incarico di amministratore unico laddove l'attività di amministrazione, in quanto conseguente a specifico incarico professionale, non sia svolte nell'interesse commerciale proprio.
Nel quesito non viene specificato se l’iscritto sia anche socio della SRL stessa nel qual caso si verifica incompatibilità. In questa ipotesi sarà necessario accertare l’effettiva assenza di un interesse economico prevalente da parte dell’iscritto all’ordine. Si dovrà inoltre accertare l’assenza di una posizione di socio occulto nella società in cui il professionista svolge l’incarico di amministratore, tramite l’intestazione dell’unica quota
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