Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, con la circolare 2805 del 31 luglio 2017 , ha ridefinito la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (D.L. n. 13/2017, convertito dalla L. n. 46/2017).
Le principali novità sono due:
In sostanza tutta la documentazione relativa al reddito e all'alloggio, da allegare alla domanda "domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare", deve essere scannerizzata e inviata in modalità informatica allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura -competente per il luogo in cui il richiedente è domiciliato
Come noto la domanda di nulla osta al ricongiungimento deve essere corredata dai documenti che comprovino la sussistenza dei due principali requisiti:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dal Comune. Nel caso di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli è richiesto, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
La nuova procedura prevede che dopo l'invio e non oltre 90 giorni dalla richiesta, il richiedente venga convocato presso lo Sportello per la consegna dei documenti in originale e nella stessa occasione viene data comunicazione dell'ottenimento , o meno, del nulla osta per il ricongiungimento familiare.
Trovi qui la circolare integrale del Ministero dell'Interno
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