In sede di elaborazione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), il legislatore, sulla scorta di esigenze di riordino dalla normativa, ha inteso definire anche l’annosa questione riguardante la materia dei titoli di solidarietà, già in passato disciplinata da varie fonti dell’ordinamento italiano. A tal fine, ha dedicando ad essi l’intero Titolo IX.
I titoli di solidarietà da intendersi quali ”titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibile”, hanno la finalità di finanziare organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale. L’art. 77 del D.L.gs 117/2017, oltre a disciplinare puntualmente i titoli di solidarietà, precisandone anche il regime fiscale, fornisce una serie di parametri a cui gli emittenti dovranno attenersi in sede di emissione.
In specie, i titoli di solidarietà:
Per quando riguarda le agevolazioni, la norma stabilisce che i titoli di solidarietà:
Con l’art. 77, il legislatore rileva una serie di oneri e indicazioni, cui gli emittenti autorizzati ad operare in Italia dovranno attenersi e un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali, in danaro, effettuate a favore degli enti del Terzo settore (ex comma 10, art. 77).
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