News Pubblicata il 25/08/2017

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Prestazione occasionale e contratto a termine: il parere dei CDL

Secondo la Fondazione consulenti del lavoro il contratto di lavoro occasionale presto si puo utilizzare anche per una prestazione di lavoro continuativo di durata pari a un mese



La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'ordine Consulenti del Lavoro ha pubblicato alcune Faq, con  alcune interpretazioni della nuova normativa sul lavoro occasionale che con il decreto N. 50 2017 ha istituito nei mesi scorsi i due nuovi strumenti Libretto FamiglIa e Contratto telematico di lavoro occasionale PREST-O.

La disciplina ha ancora aspetti non del tutto chiari, ad esempio, nel definire  l'ammissibilità di qualunque modalità di lavoro, posto che si rispetti il limite economico di 2500 euro annui per ogni prestatore , con ogni datore di lavoro  e di 280 ore di lavoro, sempre nell'anno civile.  

A questo riguardo in una delle  domande viene chiesto se sia possibile stipulare il contratto di prestazione occasionale per  una  durata pari ad un mese con prestazioni non saltuarie ma  rese ogni giorno nei limiti unicamente di orari e riposi  previsti dalla normativa generale del D.LGS n. 66 2003.

Nello specifico il testo  chiede: "Il concetto di occasionalità è solo economico e relativo al numero di ore annue o la prestazione deve essere anche temporalmente saltuaria? Posso ad esempio attivare il contratto di prestazione occasionale (Cpo) per un mese (fatti salvi i riposi)? "

In pratica  sembra di capire che si tratterebbe di una prestazione  che andrebbe a sostituire  un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un mese.

La risposta degli esperti della Fondazione CDL è positiva in quanto, "nel rispetto dei limiti economici e temporali indicati dalla citata normativa, si ritiene possibile fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per un mese, rispettando ovviamente le previsioni di cui al richiamato Decreto  Legislativo n.66/2003, in quanto non si riscontra una coincidenza tra il concetto di occasionalità della prestazione e saltuarietà temporale della stessa".

Ciò malgrado il documento stesso  ricordi nella risposta che "l’art. 54-bis della Legge n. 96/2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, prevede " la possibilità, da parte dell’utilizzatore, di  acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di  un anno civile "   

Va dunque sottolineato che si tratta  di un interpretazione  del termine "saltuario",  presente nel testo di legge ma non meglio specificato, che, come tale  potrebbe anche non essere condivisa dagli ispettori del lavoro in caso di controlli.

Sulla stessa base infatti si potrebbero ammettere contratti di 4 ore giornaliere per due mesi l'anno ad esempio per lavori stagionali  (20 ore sett=80 ore mensili x 2 =160  ore  x 9 euro netti, che darebbero un compenso totale di 1440 euro, ampiamente al disotto del limite economico previsto per il Prest-o). 

In assenza di chiarimenti ministeriali  probabili casi di contenzioso di questo tipo  in futuro dovranno attendere le pronunce della  Cassazione  .

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Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro



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