La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'ordine Consulenti del Lavoro ha pubblicato alcune Faq, con alcune interpretazioni della nuova normativa sul lavoro occasionale che con il decreto N. 50 2017 ha istituito nei mesi scorsi i due nuovi strumenti Libretto FamiglIa e Contratto telematico di lavoro occasionale PREST-O.
La disciplina ha ancora aspetti non del tutto chiari, ad esempio, nel definire l'ammissibilità di qualunque modalità di lavoro, posto che si rispetti il limite economico di 2500 euro annui per ogni prestatore , con ogni datore di lavoro e di 280 ore di lavoro, sempre nell'anno civile.
A questo riguardo in una delle domande viene chiesto se sia possibile stipulare il contratto di prestazione occasionale per una durata pari ad un mese con prestazioni non saltuarie ma rese ogni giorno nei limiti unicamente di orari e riposi previsti dalla normativa generale del D.LGS n. 66 2003.
Nello specifico il testo chiede: "Il concetto di occasionalità è solo economico e relativo al numero di ore annue o la prestazione deve essere anche temporalmente saltuaria? Posso ad esempio attivare il contratto di prestazione occasionale (Cpo) per un mese (fatti salvi i riposi)? "
In pratica sembra di capire che si tratterebbe di una prestazione che andrebbe a sostituire un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un mese.
La risposta degli esperti della Fondazione CDL è positiva in quanto, "nel rispetto dei limiti economici e temporali indicati dalla citata normativa, si ritiene possibile fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per un mese, rispettando ovviamente le previsioni di cui al richiamato Decreto Legislativo n.66/2003, in quanto non si riscontra una coincidenza tra il concetto di occasionalità della prestazione e saltuarietà temporale della stessa".
Ciò malgrado il documento stesso ricordi nella risposta che "l’art. 54-bis della Legge n. 96/2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, prevede " la possibilità, da parte dell’utilizzatore, di acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di un anno civile "
Va dunque sottolineato che si tratta di un interpretazione del termine "saltuario", presente nel testo di legge ma non meglio specificato, che, come tale potrebbe anche non essere condivisa dagli ispettori del lavoro in caso di controlli.
Sulla stessa base infatti si potrebbero ammettere contratti di 4 ore giornaliere per due mesi l'anno ad esempio per lavori stagionali (20 ore sett=80 ore mensili x 2 =160 ore x 9 euro netti, che darebbero un compenso totale di 1440 euro, ampiamente al disotto del limite economico previsto per il Prest-o).
In assenza di chiarimenti ministeriali probabili casi di contenzioso di questo tipo in futuro dovranno attendere le pronunce della Cassazione .
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