News Pubblicata il 23/08/2017

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Reddito agrario: la Cassazione charisce quando diventa reddito d'impresa

L’attività di vinificazione e l'uso predominante di frutta proveniente da terzi fa tassare il ricavato come reddito d'impresa



Torna la Corte di Cassazione sul reddito agrario e reddito d'impresa con la sentenza 18071 del 21 luglio 2017. Nella vicenda processuale, a un contribuente, operante nel settore vitivinicolo, era stato notificato un avviso d'accertamento, per Irpef, Irap e Iva in quanto la società non doveva essere tassata come reddito agrario ma come reddito d'impresa, poiché vi era stato il superamento del 50% delle uve acquistate rispetto a quelle prodotte, tutte utilizzate per la vinificazione.

Sia la Ctp che la Ctr accoglievano le doglianze del contribuente, annullando l'avviso d'accertamento impugnato ma l'Agenzia ricorre in Cassazione.

In particolare, i giudici di legittimità ricordano che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro nell'organizzazione nei campi. A tal fine, sono considerate attività agricole quelle di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Su quest'ultimo aspetto, secondo i giudici, "la tesi della CTR, fondata sulla differenza qualitativa delle differenti uve utilizzate per la vinificazione, incidente sul conseguente differente valore economico delle stesse, non può essere condivisa perché non trova alcun riscontro nel dettato normativo". L'applicabilità della norma richiede, infatti, "la ricorrenza di due presupposti:

a) che i prodotti oggetto di lavorazione abbiano avuto origine proprio dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo);

b) che i prodotti così individuati costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo)".

Il riferimento alla metà dei prodotti non può che riguardare l'aspetto quantitativo e non il valore. In sostanza, quindi, nessun elemento normativo consente di ritenere che la prevalenza quantitativa del prodotto possa essere stimata mediante raffronto tra il valore economico dei prodotti utilizzati.

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Fonte: Fisco Oggi



TAG: Agricoltura e pesca 2024 Giurisprudenza