Nella recente circolare INL n. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni al personale ispettivo in tema di contratto di lavoro occasionale , istituito in sostituzione dei voucher lavoro dal decreto N. 50 2017, specificando in particolare le diverse sanzioni previste .
L'ispettorato ricorda che innazitutto che per prestazioni occasionali devono intendersi le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) a compensi netti complessivamente:
- non superiori a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori
- non superiori a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro
- non superiori a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore,
non possono comunque essere superati i limit di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile . Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL.
DIVIETI DI UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che con pensionati studenti fino a 25 anni percettori di sostegni al reddito , non iscritti nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
LE SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE DEI DIVIETI
Il superamento del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile – ovvero del diverso limite nel settore agricolo – comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative. Questo vale per tutti gli utilizzatori, sia aziende , professionisti che privati, ma non per le pubbliche amministrazioni.
La stessa trasfomazione in rapporto di lavoro subordinato, si realizza invece dalla data di inizio del rapporto in caso di utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte di aziende per cui è vietato o per lavoratori esclusi (ad es. se precedentemente impiegati come dipendenti )
Inoltre si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
LE SANZIONI PER MANCATE COMUNICAZIONI
Anche in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta è pari ad euro 833,33 per ogni giornata non comunicata.
Per la violazione degli obblighi di comunicazione per più lavoratori, pertanto, la sanzione va calcolata moltiplicando euro 833,33 per il numero di giornate lavorative non regolarmente comunicate .
A seguito di nuove richieste di chiarimenti , l'ispettorato ha anche emanato la nota n. 7427 del 21 agosto 2017, in cui precisa che il parametro di quantificazione della sanzione è rappresentato esclusivamente dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).
SANZIONI E MAXISANZIONE LAVORO NERO
Infine la circolare specifica i criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un vero e proprio rapporto di lavoro “in nero”, che in tal caso è e sanzionabile esclusivamente con la c.d. maxisanzione.
L'ispettorato raccomenda una attenta valutazione della singola fattispecie e precisa che si potrà escludere la maxisanzione solo nei casi in cui
a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.
Ti potrebbe interessare anche il nuovo e-book Nuovi voucher lavoro occasionale, co.co.co, intermittente
Vedi anche lo speciale completo su Lavoro occasionale con libretto famiglia e contratto telematico
Segui il Dossier gratuito Voucher e lavoro occasionale con tutte le novità e gli approfondimenti.