In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. In tal senso dispone il comma 11 dell’articolo 11 del DL 50/2017, secondo cui “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7”.
Si tratta di norma sostanzialmente analoga a quella contenuta nel comma 10 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, applicabile anche nell’ambito della chiusura delle c.d. liti fiscali minori, prevista dall’articolo 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011, per cui si reiterano le osservazioni contenute, sullo specifico punto, nei documenti di prassi concernenti le predette disposizioni legislative.
In sintesi, come chiarito dalla Circolare 22/e del 28 luglio 2017, relativamente alle controversie riguardanti una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile, possono verificarsi i seguenti casi:
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