News Pubblicata il 21/08/2017

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Dal Social Bonus a tutte le altre agevolazioni previste per il Terzo Settore

Le agevolazioni per chi dona agli Enti del Terzo Settore: social bonus e detrazioni dall'imposta per le erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo Settore



Di nuova istituzione è il SOCIAL BONUS previsto dall’art. 81 del Codice Terzo Settore. Si tratta di un credito d'imposta spettante a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che investono nel recupero di beni immobili inutilizzati o confiscati alla mafia ed è pari

In generale, le altre Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali sono raggruppate nell’art. 83 del Codice del Terzo settore che prevede:

1. Una detrazione dall’imposta lorda dovuta dalle PF pari al 30% delle erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo Settore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo e' elevato al 35% qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.

2. La deduzione dal reddito complessivo netto delle PF, enti e società delle liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali  nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

3. Una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
La disposizione si applica anche agli enti del terzo settore a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

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