Il codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) contiene anche nuove indicazioni in materia di tutele antinfortunistica a favore dei volontari che operano nelle onlus.
Il decreto rende infatti, obbligatoria sia l’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del volontari, che la responsabilità civile verso terzi.
Il nuovo codice prevede tra l'altro la distinzione tra i volontari che collaborano stabilmente nelle attività delle onlus e che vanno iscritti in un apposito registro, e quelli che lavorano solo occasionalmente. Manca putroppo l'indicazione precisa dei parametri con cui valutare l’occasionalità ovvero la continuità della prestazione.
Il volontario viene definito come una persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore. senza fini di lucro. Quindi l' attività non può essere retribuita . Sono possibili solo i rimborsi di eventuali spese sostenute .
L 'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come disciplinata dal Dpr 1124/1965 (testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e quella per la responsabilità civile verso terzi, non è, tuttavia, di immediata applicazione. Infatti l’articolo 18 del codice stesso stabilisce che sarà un decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi a opera del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello del Lavoro, a individuare i meccanismi assicurativi e a disciplinare i relativi controlli.
Sempre per espressa previsione dell’articolo 18, la copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del terzo settore e le amministrazioni pubbliche. In tal caso le spese saranno a carico dell’amministrazione pubblica.
La tutela assicurativa completa il quadro in materia di sicurezza nelle imprese sociali e onlus dopo l’applicazione delle disposizioni previste dal Dlgs 81/2008, per tutti i lavoratori, in particolare, l’uso delle attrezzature di lavoro, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica sui rischi specifici delle attività svolte.
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