La Legge per il mercato e la concorrenza 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, introduce delle modifiche anche alle società tra avvocati. In particolare, viene modificata la Legge 247/2012 "La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". In particolare, per garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 247/2012, sono apportate le seguenti modificazioni
a) all’articolo 4:
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al comma 3 è stato soppresso il quarto periodo, in base al quale l'attività professionale svolta dagli associati da' luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
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il comma 4 in base al quale l'avvocato puo' essere associato ad una sola associazione, è stato abrogato.
b) l’articolo 5 contenente la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria è stato abrogato;
c) all’articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse pertanto, il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Le maggiori novità sono contenute nell'introdotto, articolo 4-bis: " Esercizio della professione forense in forma societaria" in base al quale:
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L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.
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Nelle società di cui al comma 1:
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i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo,salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi
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la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
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i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
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Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
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La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
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La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
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Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza».