A seguito di richieste di chiarimento in materia di indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato l'INPS è intervenuta ieri con un messaggio di chiarimenti che riepiloga la disciplina e conferma l'orientamento già espresso.
In particolare, era stata sollevata dal tribunale di Potenza la questione della legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264 nella parte in cui esclude che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola anche nei casi in cui non possa ottenere quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.
L'istituto conferma nel
Messaggio N. 3180 del 1 agosto 2017 il proprio operato citando una recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 194, 6 giugno-14 luglio 2017, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale . Infatti sotto il profilo della tutela previdenziale i lavoratori agricoli dipendenti sono assoggettati, alla stregua della generalità dei lavoratori subordinati nei settori produttivi non agricoli, all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Nei loro confronti, tuttavia,
vige da sempre una disciplina speciale , confermata anche dalla riforma del lavoro del 2012, strutturata in funzione della particolare modalità con cui si svolge il lavoro agricolo caratterizzato da precarietà e stagionalità.
Non si risolverà dunque per ora la difficoltà di quei lavoratori licenziati al 31 dicembre dopo aver lavorato per un intero anno a tempo pieno come operai agricoli a tempo indeterminato non hanno diritto al riconoscimento della disoccupazione agricola in quanto senza giornate indennizzabili nell'anno , ma che nel contempo, non hanno diritto all’indennità di disoccupazione non agricola se nel biennio per l'ASpI - o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi - per l’indennità NASpI , siano stati prevalentemente lavoratori agricoli. Nella grande maggioranza dei casi , questi lavoratori restano dunque privi di tutela contro la disoccupazione.