L’art. 30 del Codice del terzo Settore reca disposizioni in materia di organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.
L’organo di controllo, anche in forma monocratica, è obbligatorio
Nelle altre associazioni riconosciute o non riconosciute, l’obbligo scatta quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
L’obbligo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
I componenti l’organo di controllo devono possedere i seguenti requisiti:
L’organo di controllo è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo funzionamento.
Qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile.
Vengono previsti a carico dell’organo di controllo delle associazioni ulteriori compiti quali:
L’organo di controllo puo’procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, consistenti anche nella richiesta rivolta agli amministratori di notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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