Pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 106 del 1 agosto 2017 sull'utilizzo in compensazione tramite modello F24, ai fini del pagamento per l’anno 2017 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IMU, delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate nella zona franca dell’Emilia - articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
L’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca comprendente i territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, riconoscendo alle microimprese ivi localizzate l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU.
Il comma 6 del citato articolo 12, nella sua formulazione originaria, riconosceva tali esenzioni per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decretolegge n. 78/2015 e per quello successivo, ossia per gli anni d’imposta 2015 e 2016, nel caso di imprese che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24, con risoluzione n. 35/E del 4 maggio 2016, è stato istituito il codice tributo “Z146”, denominato “ZFU EMILIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - art. 12 - d.l. n. 78/2015”.
L’articolo 14, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse finanziare stanziate dal citato articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015, ha esteso ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019 l’ambito di applicazione delle agevolazioni di cui trattasi.
In proposito, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 74294 del 27 giugno 2017 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni, alla luce delle novità normative intervenute, indicando le quote che prudenzialmente le imprese devono considerare quale importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Tanto premesso, si rende noto che, nelle more del completamento degli interventi sulle procedure informatiche finalizzati a consentire la fruizione in compensazione
tramite modello F24 delle agevolazioni di cui trattasi anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, le imprese che avessero necessità nell’immediato di utilizzare le agevolazioni ai fini del pagamento delle imposte possono indicare nel campo “anno di riferimento” del modello F24 l’anno “2016”.
Sarà cura dell’Agenzia delle entrate esaminare il contenuto dei modelli F24 presentati ai fini del corretto abbinamento al pertinente anno d’imposta delle agevolazioni
fruite in compensazione.
Con successiva risoluzione sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile indicare nei modelli F24 gli anni di riferimento 2017, 2018 e 2019.
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