L’articolo 11 della manovra correttiva 2017 (DL 50/2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, nelle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data del 24 aprile 2017. Con la Circolare 22 del 28 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema. Infatti, a differenza delle precedenti fattispecie di definizione agevolata delle liti pendenti, l’articolo 11 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili.
Pertanto, possono essere definite
Non sono, invece definibili le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al classamento degli immobili.
In proposito si osserva che il comma 1 dell’articolo 11 afferma che le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate possono definirsi “col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo”, mentre il successivo comma 2 stabilisce che, “In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”.
Le richiamate disposizioni escludono, quindi, che possano essere definite le controversie inerenti a istanze di restituzione di somme o, in ogni caso, quelle nelle quali non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente.
Il documento di prassi, chiarisce che restano escluse dall’ambito di applicazione della definizione in esame anche le controversie instaurate avverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti. Per espressa previsione del comma 4 dell’articolo 11, sono, inoltre, “escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
In base alle richiamate disposizioni, la definizione non è ammessa neanche sulla eventuale parte della controversia che non inerisca alle risorse tradizionali dell’Unione europea, all’IVA riscossa all’importazione e agli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario. Resta inteso che sono definibili le controversie in materia di IVA, diversa da quella riscossa all’importazione.
Devono ritenersi escluse dalla definizione anche le liti relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione, poiché si tratta di somme non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano.
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