L’opportunità della definizione agevolata è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E, l’Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal Dl n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio. Di seguito il testo del comunicato stampa:
Il perimetro della definizione – La definizione agevolata è possibile per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Decreto legge). Inoltre, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione. Rimangono, inoltre, escluse dall’agevolazione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o taciti di rimborso.
Duplice definizione per cartelle e liti fiscali - I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista
dall’articolo 6 del Dl n. 193/2016 e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione. Ne consegue che il contribuente che intende definire la lite tributaria è comunque tenuto, in ogni caso, ad eseguire il puntuale versamento delle somme dovute per la definizione delle cartelle.
Le somme da versare - La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.
Termini e modalità di pagamento – La chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare
(importo netto dovuto), oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine. Riguardo al pagamento rateale, questa soluzione è ammessa soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto ecceda i 2mila euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un’unica soluzione, entro il termine del 2 ottobre 2017.
Il calendario per i pagamenti delle rate – Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40 per cento del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all’ulteriore 40 per cento, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20 per cento, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.
La sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione - Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Per quanto riguarda i termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione.
La verifica delle Entrate e l’estinzione automatica della lite - Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione.
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