L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017- L'INPS ha pubblicato lo scorso venerdi la circolare n.122 di istruzioni operative sulla nuova aliquota contributiva, in cui riepiloga i soggetti interessati ed esclusi e il massimale annuo della base contributiva. Vengono inoltre chiariti gli adempimenti procedurali e le modalità di versamento.
Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni
- dottorati di ricerca, assegno, borsa di studio.
Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:
- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).
I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.
La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.
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