News Pubblicata il 31/07/2017

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Crediti IVA TR 2017: ecco quando non è necessario il visto

Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: soggetti abilitati all’apposizione del visto



Con la Risoluzione 103 del 28.07.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR e sui soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui. Com'è noto, l'articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017 (cd. manovra correttiva 2017), convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2017, dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere apposto “sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito” al fine di poter “utilizzare in compensazione” il credito IVA “annuale o infrannuale” per importi “superiori a 5.000 euro annui”. I l visto di conformità è, quindi, obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivon utilizzo in compensazione. Non c’è ragione di correlare l’obbligo del visto all’effettivo utilizzo del credito in compensazione. Ciò non toglie che, laddove sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza. Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR "integrativo" con il visto di conformità, barrando la casella "modifica istanza precedente".

In linea con quanto sopra chiarito, il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Pertanto, ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull’istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti in parola.

Coerentemente con la precisazione precedente, si ritiene che l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.
L’apposizione del visto di conformità 

La Risoluzione chiarisce infine che il visto di conformità è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal citato D.M. 18 febbraio 1999.

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Adempimenti Iva