Nella Risoluzioni 102 del 27.07.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario. Com'è noto, l’articolo 32 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d.,“Decreto Crescita”) ha modificato la disciplina civilistica e fiscale
Tra le norme finalizzate ad agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 dell'art.32 del DL 83/2012 stabilisce che: “Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.”.
Tale disposizione prevede che i costi sostenuti dalla società emittente per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione siano deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio ed a nulla rilevando la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento.
Al fine di verificare se le spese in esame rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR, occorre preliminarmente distinguere due ipotesi:
Pertanto, si ritiene che le spese in esame rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TIUIR essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. È di tutta evidenza che le stesse concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39.
Per quanto concerne il caso oggetto di interpello, come rappresentato dalla società istante, la stessa si è avvalsa della facoltà concessa dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012 e, pertanto, è corretto ritenere che sia le spese di emissione sostenute nel 2016 dall’incorporata Omicron per l’emissione delle “obbligazioni Omicron” ed iscritte da Alfa nel proprio bilancio per effetto della fusione, che le spese sostenute direttamente dalla Alfa per l’emissione delle “obbligazioni Alfa” siano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento e non trovino applicazione i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del TUIR.
Per quanto concerne, invece, le spese di emissione sostenute nel 2016 dalla controllante Omega per l’emissione delle c.d. “obbligazioni Omega” e riaddebitate a Omicron (ora Alfa) nel contesto del finanziamento soci, si ritiene che la soluzione prospettata non sia condivisibile.
Seppure da un punto di vista economico-sostanziale gli effetti dell’operazione posta in essere con il finanziamento soci non differiscono da quelli che si sarebbero prodotti nel caso in cui le “obbligazioni Omega” fossero state emesse direttamente da Omicron, tuttavia, la scelta giuridico-formale di far operare come emittente
Omega determina il riconoscimento dell’agevolazione prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012 in capo a tale ultimo soggetto. Del resto tale soluzione non determina un’assoluta indeducibilità di tali importi i quali, invece, risulteranno ripartiti in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento e saranno deducibili man mano che transiteranno a conto economico.
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