Il personale coadiutore non farmacista ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps se partecipa al riparto dei redditi di impresa , e devono essere versati i relativi contributi . La corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza 17914/2017, l’orientamento assunto fin dal 2010 .
La Cassazione ha infatti altre volte confermato la tesi dell’Inps che con la circolare 163-1984 aveva affermato che i coadiutori familiari dei farmacisti non iscritti ad altre casse sono tenuti alla iscrizione Gestione degli esercenti attività commerciali in quanto le farmacie sono attività commerciali da cui conseguono redditi d’impresa; i familiari coadiutori che ne beneficiano sono obbligati a contribuire all’assicurazione dei commercianti, posto che collaborino all’attività con carattere di abitualità e prevalenza.
I farmacisti titolari della farmacia invece in quanto iscritti alla Cassa professionale non sono soggetti all'obbligo contributivo , ma devono comunque essere iscritti come titolare non attivo , meccanismo operativo necessario e propedeutico all'iscrizione dei coadiutori.
Con la sentenza 17914/2017 la cassazione lavoro, riafferma che la natura di impresa commerciale delle farmacie non esclude la natura di professione liberale esercitata dal farmacista, ma ribadisce anche la legittimità della procedura per cui il titolare farmacista deve essere iscritto all’Inps come “titolare non attivo” , in quanto ciò permette l’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei familiari coadiutori. Va ricordato infatti che è il titolare della farmacia il soggetto tenuto al versamento dei contributi a favore dei coadiutori, salvo l’eventuale esercizio della rivalsa.
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