Nella circolare 115 del 19 luglio 2017 l'INPS fornisce le istruzioni operative sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. (Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 ).I l documento si occupa in particolare : dei Destinatari e soggetti esclusi , dei requisiti e dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità - Base di calcolo e misura - Durata della prestazione - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa - Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell'istituto . Infine si sofferma sul Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali .
Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione a partire dal 1 luglio 2017.
In sistesi si ricorda che, in generale, hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:
Sullo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Il successivo art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Il Jobs act autonomi ha portato a regime l'indennità dis-coll piu volte parzialmente prorogata dalla normativa precedente per cui a decorrere dal 1° luglio 2017 , l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017.
Un altra precisazione importante riguarda i titolari di partita IVA che sono esclusi dal beneficio e che per poterne godere in caso di partita Iva non produttrice di reddito, devono chiuderla prima di fare richiesta
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