Nel decreto fiscale 193/2016, collegato alla Legge di stabilità 2017, tra le semplificazioni introdotte in sede di conversione del decreto stesso c'è stata la sospensione feriale dal 1 agosto al 4 settembre per i termini sugli accertamenti. In particolare, è stato previsto che:
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I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
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Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito
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dei controlli automatici effettuati sui redditi ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/73,
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dei controlli formali effettuati sui redditi ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/73,
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dei controlli automatici effettuati ai fini IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/72,
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e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Si specifica inoltre, che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attivita' giurisdizionale.