Sta per scattare anche quest'anno la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che già dal 2015 è passata da 46 a 31 giorni, ovvero dal 1° al 31 agosto 2017, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini, la pausa estiva per i termini del processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Per gli atti soggetti a reclamo-mediazione va considerata la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti dalla norma, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione.
Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale.
Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre, vediamo un esempio per chiarire meglio:
Un avviso di accertamento di valore non superiore a € 20.000 viene notificato il 20 agosto 2017.
Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica. Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dal 01.09.2017, quindi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016.
Il conteggio dei giorni dell'esempio (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale):
21.08.2017 – 31.08.2017 - giorni 0 (sospensione)
01.09.2017 – 30.09.2017 - 30 giorni
01.10.2017 - 30.10.2017 - 30 giorni
Nel processo tributario è previsto il termine di sei mesi dal deposito per impugnare le sentenze non notificate. Se in questi sei mesi, cade il mese di agosto la scadenza va posticipata di 31 giorni.
Ad esempio: una sentenza depositata il 10 marzo 2017 ha come termine massimo di impugnzione il 10 ottobre 2017: sei mesi più 31 giorni di sospensione feriale.
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