Ulteriori aggiornamenti agli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti nell’anno 2017 (terza rettifica).
In data 31 ottobre 2017, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha provveduto alla ripubblicazione degli elenchi definitivi, validi per l’anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 14 settembre 2017.
Pubblicati anche gli elenchi provvisori validi per il 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972, consultabili sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) ed è possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
Ecco quindi i nuovi elenchi definitivi rettificati, dei soggetti tenuti nell’anno 2017 all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti:
Oltre a questi si riconfermano invariati gli altri elenchi definitivi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti già pubblicati lo scorso 26 luglio 2017:
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elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
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elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Si ricorda che con il Decreto del 13 luglio 2017, il MEF ha precisato che le pubbliche amministrazioni interessate dalla scissione dei pagamenti (meccanismo in base al quale le Pa, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo Iva, devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori, pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la fornitura/prestazione) sono le stesse cui si applicano le disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, con Comunicato del 26 luglio il Ministero ha reso noti gli elenchi definitivi per l’anno 2017 dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment.
Nel comunicato veniva precisato che il Dipartimento delle finanze non provvede alla pubblicazione dell’elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti, dato che il decreto del Mef del 13 luglio 2017, che ha modificato l’articolo 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che detta normativa si applica alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pertanto per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell’ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.
Le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa ulteriormente che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.
Ricordiamo, infine, che la novità introdotta dal Decreto del 13 luglio si è dovuta applicare alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata a partire dal 25 luglio.
Tuttavia, non ci sarà alcuna conseguenza per coloro (fornitori e acquirenti) che hanno “anticipato” i contenuti del nuovo provvedimento, assoggettando al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture con esigibilità verificatasi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 al 24 luglio.
Infine viene modificato anche l’articolo 5-ter, comma 2, del Dm 23 gennaio 2015, relativo agli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib, prevedendo che l’elenco definitivo delle società interessate sarà pubblicato annualmente dal dipartimento delle Finanze entro il 15 novembre, con effetti a valere dall’anno successivo, senza che sia più necessaria l’approvazione con uno specifico decreto ministeriale.