L’ispettorato del lavoro ha risposto ad un quesito della Provincia Autonoma di Trento in materia di istituto di avvalimento. Si tratta della possibilità prevista dalla normativa comunitaria accolta con art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 , per cui un operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico e permesso soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale dei requisiti appartenenti ad altri operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica dei vincoli intercorrenti con questi ultimi. L’ispettorato precisa che l'impresa che "presta" i propri requisiti (impresa ausiliaria) deve impegnarsi formalmente, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti dell'impresa partecipante alla gara (impresa ausiliata), a mettere a tutte le risorse e l’apparato organizzativo necessari ovvero a seconda dei casi, mezzi, personale, procedure e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto contrattuale. Nel caso di utilizzo del personale devono esere soddisfatte anche le previsioni della normativa sull’appalto in quanto la disciplina speciale dell'avvalimento non costituisce deroga al regime sanzionatorio contemplato dall’art. 18 del Decreto n. 276/2003 per gli appalti. Gli ispettori sono quindi tenuti ad accertare che tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata sia presente un appalto e in cui siano presenti i i requisiti fondamentali propri di tale istituto ovvero che i mezzi necessari e il rischio di impresa siano gestiti e organizzati direttamente dall’appaltatore, in capo al quale permane l’esercizio del potere direttivo in quanto effettivo datore di lavoro.
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