E’ il chiarimento fornito dalla nota di approfondimento IFEL del 28 giugno che prende atto che la sospensione delle controversie comunali si differenzia da quella per i tributi erariali con controparte l’Agenzia delle Entrate e decorre dalla data di esecutività della delibera da adottare entro il 31 agosto. L'IFEL sollecita i Comuni ad adottarla a piu' presto per evitare inutili impugnazioni.
L’IFEL precisa che mentre per le controversie erariali l’art. 1, comma 9 d.l.50 convertito dalla L. 96/2017, prevede che per le controversie “definibili” sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono nel periodo 24 aprile-30 settembre 2017, tale sospensione non opera, almeno in questi termini, per il Comune.
Il periodo di sospensione per le controversie comunali decorrerà dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione agevolata fino al 30 settembre 2017, poiché si ritiene che, in base ai principi generali, il Comune non possa riaprire termini già scaduti, in assenza di una espressa disposizione legislativa in tal senso.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di approvare la definizione agevolata, sarà opportuno anticipare la decisione rispetto alla data del 31 agosto, per evitare al contribuente, o al Comune stesso, la proposizione di inutili impugnazioni. In altri termini, se l’atto di appello deve essere notificato, dal Comune o dal contribuente, entro il prossimo 31 luglio, solo l’adozione della delibera comunale entro luglio sospenderà i termini per la proposizione dell’appello, sempre con riferimento alle controversie definibili.
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