L’Ifel nella propria nota di approfondimento del 28 giugno indirizzata ai Comuni, chiarisce che le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria “in cui è parte il medesimo ente”.
Sono escluse pertanto, le controversie rimesse a giurisdizioni diverse da quella tributaria, come quelle relative al canone di occupazione del suolo pubblico, di competenza del giudice ordinario.
Deve trattarsi di controversia non definita con sentenza passata in giudicato, pendente in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 aprile 2017) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 30 settembre 2017, non sia intervenuta pronuncia definitiva.
La definizione è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato all’ente impositore ma non ancora depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, visto che per gli importi inferiori a 20 mila euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro 120 giorni, decorrenti non dalla data di notifica del ricorso da parte del contribuente ma dalla data di ricevimento da parte del Comune.
L'IFEL sottolinea che il decreto non dispone alcunché in merito alla data di deposito del ricorso, stabilita come noto a pena di inammissibilità, essendo prevista la sola sospensione dei termini di impugnazione della sentenza. Pertanto, sarà onere del contribuente depositare nei termini il ricorso.
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