Sono escluse dalla definizione delle liti pendenti, le controversie che non hanno come controparte l'Agenzia delle Entrate o l'ente territoriale che aderisca alla definizione entro il 31 agosto.
Non sono, inoltre, definibili le cause che hanno come oggetto l'Iva all'importazione, importi in materia di aiuti di Stato dazi e accise tenendo conto per quest’ultima imposta dei chiarimenti dati con una nota congiunta n. 71066 del 15 giugno 2017 delle dogane e Agenzia delle Entrate dopo aver sentito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
La nota detta le condizioni per accedere alla procedura entro la scadenza del 30 settembre 2017:
1) Deve trattarsi di contenzioso sorto per fatti antecedenti il 1 aprile 2010 e non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per il procedimento penale.
2) Il soggetto obbligato deve offrire in pagamento una somma pari almeno al 20% dell’importo dovuto a titolo di accisa e Iva afferente, provvedendo al pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla stipula della transazione o in un massimo di sette rate annuali corrispondendo gli interessi.
3) Viene indicato lo schema procedimentale per addivenire alla transazione che inizia con la proposta del soggetto obbligato e termina con il parere dell’Avvocatura Distrettuale che fissa i termini per la firma della transazione e per il pagamento degli importi pattuiti
Infine, non sono definibili, come chiarito dall’Agenzia, le controversie in materia di rimborsi e quelle di valore non determinabile, tra cui, ad esempio quelle in materia di classamento degli immobili in quanto non vi sono in contestazione importi da versare da parte del contribuente,
La rottamazione delle liti pendenti, quindi, in ogni stato e grado del giudizio, può avvenire se è parte l’Agenzia delle entrate o l'ente territoriale che aderisca alla definizione, come abbiamo detto, entro il 31 agosto 2017, dinanzi la giurisdizione tributaria, e per gli atti da essa emanati.
Non rientrano, quindi, nella possibilità di definizione le liti in cui sono parti o controparti:
• i Comuni che non abbiamo aderito entro il 31 agosto 2017;
• l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• Equitalia S.p.A;
• Inps.
Non rientrano, altresì, gli atti, emessi dai suddetti soggetti (ad esempio i fermi amministrativi), o che non contengono importi da pagare (ad esempio gli atti catastali).
Non sono definibili le liti non attribuite alla giurisdizione tributaria, o che hanno i seguenti oggetti:
• aiuti di Stato;
• Iva all'importazione;
• dazi ed accise con la precisazione di cui alla nota riportata nel corso del presente articolo;
• notifica del ricorso avvenuta dopo il 24 aprile 2017.
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