News Pubblicata il 06/07/2017

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Trasmissione telematica dati delle fatture: pubblicate le risposte dell'Agenzia

Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Ulteriori chiarimenti



Con la circolare 1/E del 7 febbraio scorso sono stati forniti primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione della comunicazione dei “Dati fattura” da trasmettere all’Agenzia delle entrate in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).
Di seguito ecco le risposte a 10 quesiti posti all'Agenzia da dai Dottori Commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware (Associazione delle software house) e da altre associazioni di categoria.

1. Integrazione e rettifica della comunicazione
Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.
Risposta: È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 472/1997.

2. Invio comunicazione per “competenza”
Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati "per competenza" rispetto al periodo di riferimento.
Risposta. Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

3. Fatture emesse da “autotrasportatori”
I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati:
1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro IVA (ed incluse nella Liquidazione IVA)?
2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse?
Risposta: Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future.

4. Bollette doganali
Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che - nella prassi – è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.
Risposta: Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.
In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.
Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” .

5. Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori
Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita IVA o Codice Fiscale?
Risposta: Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l’informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni
relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

6. Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72

In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”?
Risposta: Si, il codice natura corretto per tali casi è “N2”.

7. Corretta valorizzazione dell’informazione “Tipo Documento”
Le specifiche tecniche della comunicazione “dati fatture” versione 1.1, per l’elemento informativo “Tipo Documento”, hanno aggiunto le voci “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e “TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi”. A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:
1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa fattura;
2) nota di credito di acquisto intracomunitario.
Risposta: Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.
In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l’elemento con il valore “TD04”.

8. Fatture “cointestate”
Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”.
Risposta: Si ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” versocessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

9. Operazioni di esportazione in “regime del margine”
Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3” o “N5”?
Risposta: Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3”.

10. Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari
La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: “In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto”. Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l’IVA.
Risposta: Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.

11. Codice “Natura” da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato.
Quale codice “Natura” va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio ….) e di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 (regime forfetario)?
Risposta: I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura “N

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 05.07.2017 n. 87/E

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