I regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese sono stati recentemente oggetto di chiarimento nella Circolare 17/e dell'Agenzia delle Entrate. In particolare i lavoratori impatriati sono coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa già dal 2016 e godono di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia. Dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, l'imponibilità è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. Nel documento è stato chiarito che il regime è consentito anche ai manager in posizione di distacco e a chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività.
Con la conversione in legge della manovra correttiva (D.l. 50/2017) il legislatore ha previsto che, i soggetti che hanno optato per il regime agevolativo per i lavoratori impatriati ex art. 16 D.lgs. 147/2015, decadono da tale beneficio se la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.
In tal caso si provvederà inoltre al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
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