La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa), che consiste in una tassazione separata del reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevedendo che il reddito d’impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES, che dal 1 gennaio 2017 è al 24%.
La conversione in legge del D.l. 50/2017 (cd. manovra correttiva 2017) conferma le modifiche apportate con il decreto alla disciplina dell'IRI per quanto riguarda la tassazione degli utili distribuiti al termine del regime. All'art. 55-bis del TUIR viene aggiunto il comma 6-bis secondo cui:
"In caso di fuoriuscita dal regime (IRI) anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta (sostitutiva)"
Con la modifica viene stabilito che gli utili conseguiti nel corso del regime IRI, e tassati quindi con aliquota 24%, prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza di tale regime, concorreranno integralmente a formare il reddito del soggetto percettore.
A quest'ultimo verrà attribuito un credito d'imposta pari all'Iri scontata dalla società su tali utili.
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