La Legge di conversione della manovrina correttiva (D.L 50/2017) conferma le modifiche apportate alla disciplina sul transfer pricing attuate in sede di decreto.
Innanzitutto viene riscritto l'art. 110 comma 7 del TUIR (DPR 917/86) eliminando per le transazioni infragruppo qualsiasi riferimento al criterio del valore normale, e sostituendo ad esso il criterio del prezzo di libera concorrenza. Secondo tale principio il prezzo deve essere il frutto di negoziazione come se avvenisse tra parti indipendenti, ognuna alla ricerca del suo massimo profitto, date le circostanze economiche. In questo modo il legislatore allinea la disciplina nazionale agli standard Ocse.
Tale principio è applicabile non solo per le determinazioni in aumento del reddito imponibile in Italia, ma anche per quelle in diminuzione, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall’articolo 31-quater del Dpr 600/1973. Il Mef potrà emanare, con proprio decreto, le linee guida applicative per la suddetta norma, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali.
La legge di conversione del D.L. conferma poi l'introduzione del nuovo articolo 31-quater al DPR 600/1973, che prevede le ipotesi in cui sono riconosciute le rettifiche dei prezzi di trasferimento che in Italia determinano una riduzione del reddito imponibile:
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