Nella conversione in legge del decreto legge 50 2017 , divenuta ora legge N. 96 2017, sono stati aggiunti alcuni articoli in materia di lavoro , come la nuova disciplina per il lavoro occasionale e misure di apmpliamento di alcuni ammortizzatori sociali. Vediamo in sintesi le nuove norme, in vigore dal 24 giugno 2017.
Fondo imprese editoriali (Art 52 bis) Vengono garantiti fondi (45 milioni dal 2017 al 2021) , per sostenere il personale coinvolto nella ristrutturazione di imprese editoriali in crisi aziendale. In particolare è previsto per i giornalisti coinvolti nella riduzione del personale la possibilità di anticipo della pensione di vecchiaia da richiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge .l
Ampliamento mobilità per crisi industriali complesse - l'Art. 53-ter prevede un ampliamento trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa per cui le risorse già stanziate e ripartite fra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro n. 1 d 2016 e n. 12 2017, possono essere destinate , senza soluzione di continuita' per il trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa.
Disciplina delle prestazioni occasionali - nell'art 54 bis è contenuta la nuova disciplina delle prestazioni occasionali che istituisce il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, rispettivamente per i privati e le imprese, con forti limitazioni oltre ai consuenti tetti massimi annui di utilizzo.
Fondo Formatemp - L'Art. 55-ter contienE una nuova interpretazione in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito Formatemp, dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per cui gli interventi possono includere anche le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di welfare.
CIGS in deroga (Art. 55-quater) - Con la modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga , il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte, ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine ella CIGS Per i trattamenti già conclusi, i sei mesi decorrono da tale data».
Contributi lavoratori transfrontalieri (Art. 55-quinquies) . Un nuovo comma viene aggiunto all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguardante la ritenuta applicata dagli intermediari finanziari italiani sui pagamenti anche sulle somme corrisposte in Italia per la previdenza professionale. Inoltre vengono esonerati dagli obblighi dichiarativi sul conto corrente estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari.
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