News Pubblicata il 20/06/2017

Start up: anche per gli atti modificativi i codici tributi restano gli stessi

Le Start-up innovative che cambiano idea potranno utilizzare gli stessi codici tributi, istituiti a suo tempo, per versare le somme dovute per la registrazione degli atti modificativi



Per il versamento delle somme dovute per la registrazione di atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start-up innovative, potranno essere utilizzati gli stessi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016, applicando le istruzioni di compilazione del modello fornite al tempo dell’istituzione, vale a dire esponendoli nella sezione “Erario” del modulo di versamento, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di stipula degli atti.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 16 giugno 2017 n. 70, i codici sono pertanto:

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 16.06.2017 n. 70/E

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