I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.
La conversione del decreto 50/2017 estende alla compensazione dei crediti infrannuali Iva superiori a 5000 euro l’obbligo di visto di conformità previsto in precedenza solo per i crediti che risultavano dalla dichiarazione Iva annuale oltre che redditi, Irap e ritenute.
La presentazione del modello TR per il secondo trimestre scade entro il mese di luglio e quindi non c’è tanto tempo per adeguarsi alla norma, considerando anche che gli stessi modelli dovranno essere aggiornati.
Il credito sarà utilizzabile a partire al decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza e non piu dal giorno sedici del mese successivo come precedentemente previsto.
Se la compensazione del crediti risultanti dalla dichiarazione Iva annuale o dal modello TR avviene senza l’apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.
La procedura telematica prevista per le compensazioni, qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, procede allo scarto del modello F24 comunicandolo al soggetto interessato.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate indicherà le modalità con le quali lo scarto sarà comunicato al soggetto interessato.
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