Chiarimenti sulla voluntary disclosures nella Circolare 19/e dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017. Alla procedura possono accedere, in base all’articolo 5-quater, comma 1, del decreto fiscale 193/2016 che ha previsto la riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal comma 1 dell’articolo 4 dello stesso decreto.
Alla voluntary internazionale, possono acceedere:
che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedere
Il legislatore, ha previsto il divieto di attivare la procedura di collaborazione volontaria in relazione al medesimo segmento (internazionale o nazionale) di quello già oggetto dell’istanza presentata in occasione della precedente edizione della stessa.
Sono considerate cause di inammissibilità che precludono l’accesso alla procedura, purché siano relative all’ambito oggettivo della procedura,
Il contribuente non potrà accedere alla riedizione della procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare una violazione oggetto di istanza nella precedente edizione se era stata già a suo tempo rilevata una causa di inammissibilità. Ciò vale ovviamente nel caso in cui la causa di inammissibilità non sia stata nel frattempo rimossa mediante definizione dell’atto impositivo emesso a conclusione delle predette attività o con l’archiviazione dell’istruttoria, in data anteriore alla presentazione della nuova richiesta di accesso alla procedura.
Nel documento di prassi viene chiarito che possono essere oggetto della nuova edizione della procedura le medesime violazioni già rientranti nella precedente edizione della stessa che non si era perfezionata per mancato pagamento di quanto dovuto. Per tale ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto una specifica disciplina, contenuta nel comma 10 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge, che non è derogata dalla riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, in base alla quale l’Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga agli ordinari termini per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notificazione dell’atto di contestazione.
Altra questione riguarda l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria per un contribuente che abbia già presentato istanza in relazione alla precedente edizione, risultata poi improcedibile a causa della non piena collaborazione dello stesso e/o della carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In tal caso, si ritiene che la presentazione della prima istanza, risultata improcedibile, non possa avere l’effetto di precludere l’accesso alla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria, a meno che, prima della presentazione della nuova istanza, il contribuente non abbia avuto la formale conoscenza di attività istruttorie, suscettibili di integrare una causa ostativa, anche eventualmente innescate dagli elementi, seppur parziali, forniti con l’istanza presentata per la prima edizione della procedura.
Stessa soluzione interpretativa anche in caso di istanza tardiva presentata dal contribuente in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria; in tal caso, infatti, dovendosi considerare come inammissibile l’istanza perché tardivamente presentata, l’autore della violazione potrà accedere alla riapertura dei termini della procedura in questione, purché sussistano le condizioni normativamente previste.
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