L’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti sulle procedure doganali e fiscali da mettere in atto per le operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici, con la risoluzione congiunta del 13 giugno 2017 n. 69/E e 1/D, rispondendo ai quesiti posti dalle associazioni di categoria in materia di “bunkeraggio”, dopo l’emanazione delle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, risoluzione del 09.01.2017 n. 1/E e del 12.01.2017 n. 2/E, e della circolare delle Dogane del 23.12.2016 n. 25/D.
A seguito dell’entrata in vigore – dal 1° maggio 2016 – del nuovo codice doganale dell’Unione (regolamento Ue 952/2013), le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da Iva o da accise, di navi e aeromobili indipendentemente dalla loro destinazione non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione, in quanto non riconducibili alla fattispecie regolata da tale regime. Tuttavia, per fornire all’operatore economico prova dell’avvenuto approvvigionamento, devono essere espletate le formalità concernenti la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.
La presentazione della dichiarazione doganale, che non comporta il vincolo delle merci al regime doganale di esportazione, è quindi richiesta alle seguenti condizioni:
In merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni di rifornimento di carburante a bordo delle navi - c.d. bunkeraggio - la Risoluzione n. 1/E del 2017 aveva precisato che la non imponibilità di cui all’art. 8-bis, primo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972, in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile “anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla Società petrolifera all’intermediario (“trader”). Ciò, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera - su indicazione dell’intermediario - direttamente nel serbatoio della nave”.
Il principio fondante la predetta soluzione è la rilevanza dell’operazione di bunkeraggio, oggettivamente considerata, e la circostanza fondamentale, affermata dalla giurisprudenza sovranazionale (sentenza del 3 settembre 2015, causa C-526/13), che i trasferimenti formali della proprietà del carburante (dalla società fornitrice al trader e da quest’ultimo all’armatore) “…siano intervenuti al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari”.
Detto questo viene precisato che il regime di non imponibilità sia applicabile anche nell’ipotesi particolare in cui la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore avvenga mediante l’intervento di due trader. Ciò, a condizione che il trasferimento della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che la cessione fra trader non contempli, in alcun momento, la disponibilità materiale del carburante da parte di quest’ultimi.
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