Con la Risoluzione 65/E 08.06.2017 l'Agenzia ha risposto ad un interpello sulla svalutazione dei crediti prevista all'articolo 106 TUIR (Dpr 917/86). Nel quesito l'istante, società IAS ADOPTER, valuta periodicamente i propri crediti e poi iscrive la svalutazione a conto economico, ha chiesto all'Agenzia se:
L'Agenzia delle Entrate nel rispondere ha chiarito che, in linea generale, appare opportuno evidenziare che i crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore. La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono. Tali disposizioni sono contenute negli articoli 101, comma 5, e 106 del TUIR e trovano la loro ratio nell’esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, in un ambito caratterizzato da forti elementi di opinabilità. In definitiva, la svalutazione fiscalmente ammessa si determina secondo un criterio forfettario riferito all’insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna indagine sul grado di esigibilità di ciascuno di essi; per effetto della forfetizzazione ivi prevista, la norma determina la configurazione di un “fondo fiscale” formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti ai sensi dell’articolo 106 del TUIR. Pertanto:
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