News Pubblicata il 09/06/2017

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OK alla CIGO per contrazioni produttive cicliche

Nel messaggio 2276 importanti chiarimenti INPS sulle domande di cassa integrazione ordinaria, validi per le domande in fase istruttoria



L’INPS, con Messaggio n. 2276 del 1° Giugno 2017,  ha fornito  alcune importanti indicazioni circa la  procedura per le  domande di CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, alla luce della riforma degli Ammortizzatori Sociali operata da parte del c.d. Jobs Act.

In particolare, il Messaggio INPS si sofferma su:

Riguardo al primo punto  FILE .CSV per DOMANDE CIGO viene specificato a seguito delle novità e seguendo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, " è possibile compilare in modo  semplificato il suddetto file formato CSV secondo le indicazioni che seguono.

colonna K: indicare sempre ‘N’
colonne B – C – D – E – F – J: non compilare" 

Pertanto, dalla data  del  messaggio, gli operatori  delle sedi INPS  non dovranno tenere conto delle eventuali informazioni presenti nel  CSV all’interno di tali colonne.

In seguito, con il completamento del nuovo sistema informativo di gestione  della  CIG con i dati  UNIEMENS (cd. CIG con ticket), è prevista l’abolizione del predetto file CSV  di cui  l'istituto  darà notizia con successivo messaggio.

Sul secondo punto  BOLLETTINI METEO  che l'Inps deve reperire ormai autonomamente,   si fa presente agli uffici territoriali di aver  pubblicato in intranet l’elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate  potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo di tutto il territorio nazionale.

Riguardo le richieste di CIGO PER CONTRAZIONI PERIODICHE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA  dovute all' andamento connaturato del mercato di riferimento  o (ad esempio nel settore moda o calzature) l'Inps conferma, anche sulla base dell'orientamento ministeriale , che  nei casi di contrazioni produttive   dovute alla tipicità del prodotto, e quindi non imputabili alla negligenza o imperizia della gestione imprenditoriale  è possibile avere accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria.  In questi casi  si richiede  che nella relazione tecnica allegata all’istanza,  vengano descritti in dettaglio : 

Da ultimo il messaggio specifica che  i chiarimenti di questo, come del precedente messaggio n. 1856 del 3.5.17, devono essere applicati a tutte le istanze di CIGO non ancora definite e quindi in corso di istruttoria.

Con riferimento alle domande di CIGO già definite ed oggetto di ricorso è comunque possibile operare in regime di autotutela secondo le istruzioni diramate con circolare n. 146 del 15.12.2006.

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Fonte: Inps



TAG: Assegni familiari e ammortizzatori sociali La rubrica del lavoro