L’INPS, con Messaggio n. 2276 del 1° Giugno 2017, ha fornito alcune importanti indicazioni circa la procedura per le domande di CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, alla luce della riforma degli Ammortizzatori Sociali operata da parte del c.d. Jobs Act.
In particolare, il Messaggio INPS si sofferma su:
Riguardo al primo punto FILE .CSV per DOMANDE CIGO viene specificato a seguito delle novità e seguendo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, " è possibile compilare in modo semplificato il suddetto file formato CSV secondo le indicazioni che seguono.
colonna K: indicare sempre ‘N’
colonne B – C – D – E – F – J: non compilare"
Pertanto, dalla data del messaggio, gli operatori delle sedi INPS non dovranno tenere conto delle eventuali informazioni presenti nel CSV all’interno di tali colonne.
In seguito, con il completamento del nuovo sistema informativo di gestione della CIG con i dati UNIEMENS (cd. CIG con ticket), è prevista l’abolizione del predetto file CSV di cui l'istituto darà notizia con successivo messaggio.
Sul secondo punto BOLLETTINI METEO che l'Inps deve reperire ormai autonomamente, si fa presente agli uffici territoriali di aver pubblicato in intranet l’elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo di tutto il territorio nazionale.
Riguardo le richieste di CIGO PER CONTRAZIONI PERIODICHE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA dovute all' andamento connaturato del mercato di riferimento o (ad esempio nel settore moda o calzature) l'Inps conferma, anche sulla base dell'orientamento ministeriale , che nei casi di contrazioni produttive dovute alla tipicità del prodotto, e quindi non imputabili alla negligenza o imperizia della gestione imprenditoriale è possibile avere accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria. In questi casi si richiede che nella relazione tecnica allegata all’istanza, vengano descritti in dettaglio :
Da ultimo il messaggio specifica che i chiarimenti di questo, come del precedente messaggio n. 1856 del 3.5.17, devono essere applicati a tutte le istanze di CIGO non ancora definite e quindi in corso di istruttoria.
Con riferimento alle domande di CIGO già definite ed oggetto di ricorso è comunque possibile operare in regime di autotutela secondo le istruzioni diramate con circolare n. 146 del 15.12.2006.
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