L'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 4833 2017 è intervenuto per chiarire alcuni aspetti dell'applicazione della normativa sul distacco transnazionale dei lavoratori di imprese straniere in Italia. La materia è stata infatti recentemente rinnovata dal D.Lgs. n. 136/2016 .
In particolare si specifica che la comunicazione preventiva con modello UNI distacco UE va effettuata non solo nel caso una azienda straniera (distaccante) debba inviare lavoratori presso una filiale italiana o presso altro operatore economico sito in Italia (detto distaccatario) ma anche se gli stessi lavoratori vengono successivamente impiegati per un appalto presso una diversa azienda, destinataria finale della prestazione , sempre in Italia.
In questi casi la comunicazione preventiva va integrata con le seguenti informazioni :
• i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante straniera e del soggetto distaccatario italiano (sede e/o filiale in Italia dell’azienda distaccante ovvero di altro operatore economico);
• il numero previsto e la generalità dei lavoratori coinvolti;
• la durata del distacco;
• la data di inizio e di fine dello stesso;
• la sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario.
Vengono inoltre chiariri i termini di obbligo del modello Uni nel caso, molte frequente, di prestazioni presso stand fieristici temporanei.
La prestazione di lavoro che comporti la presenza in uno o stand temporaneo allestito nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, non costituisce distacco transnazionale presso altra sede o impresa per cui è esclusa l'applicazione della normativa del Decreto Legislativo 136/2016.
Invece, servizi di appalto per montaggio e smontaggio dello stand o di altre strutture espositive, con l'utilizzo di lavoratori da parte di azienda straniera in Italia superiore a 8 giorni rientrano nel campo di applicazione degli obblighi sul distacco transnazionale.
Nello specifico Il D.Lgs. n. 136/2016 prevede una limitata deroga per i lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura, eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati, qualora la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non sia superiore a otto giorni, ma solo con riferimento agli obblighi di durata minima in relazione a ferie e trattamento retributivo.
Sul tema vedi anche "Distacco transnazionale la circolare INL " e "Il Modello UNI distacco UE"
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