Nel messaggio n. 2303 del 5 6.2017 l'INPS comunica che il Ministero del lavoro ha recentemente ampliato la possibilità di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, da parte di Regioni e Provincie autonome . In particolare la nota interpretativa afferma che è possibile la concessione della CIG in deroga in continuità di contratti di solidarietà.
Nel messaggio si ricorda che la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recepita con la circolare INPS n.217 del 13 dicembre 2016, aveva previsto la possibilità per le Regioni e Province autonome, di utilizzare per concedere gli ammortizzatori sociali in deroga fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016”. l'INPS aveva specificato tale possibilità solo in continuità con CIG ordinaria o straordinaria o a seguito di interventi di Fondi di solidarietà .
Ora si sottolinea che la cassa integrazione potra essere concessa anche a seguito di contratti di solidarietà. In tutti i casi è necessario che i datori di lavoro interessati presentino all'INPS una dichiarazione di fruizione dell'ammortizzatore , spcificando la data di cessazione dei contratti.
In materia vedi il nuovissimo libro di carta Cassa integrazione e contratti di solidarietà 2017 (228 pagine)
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