Con il decreto di conversione del DL 50/2017, la cd. manovra correttiva 2017, è stato introdotto l'articolo 9-bis sugli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. L'istituzione di tali indici ha l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, anche migliorando la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà annualmente le attività economiche interessate dagli indici.
In particolare l'articolo 9-bis prevede che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati l’accesso al regime premiale. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sono acquisiti
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dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente,
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dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza,
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da altre fonti.
Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa o in situazioni specifiche.
Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità
nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi sono riconosciuti i seguenti benefìci:
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l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
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l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
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l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
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l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
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l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
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l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L’Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.