Nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, sono state riviste le linee guida sui tirocini attivati con il patrocinio delle Regioni. Ora le regioni stesse hanno sei mesi per emanare i propri regolamenti .
Innanzitutto viene chiarito che le nuove linee guida non riguardano i tirocini i curriculari, che restano di competenze delle scuole e dei centri di formazione professionale. Per i tirocini extracurricolari in particolare:
Si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti
E possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.
Restano invariati i limiti precedenti:
Viene però introdotta una premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10% se avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50 per cento.
Nel confermare la durata massima di 12 mesi, viene anche introdotto un limite mimimo di due mesi, ridotta a un mese per attività stagionali e a due settimane nel caso di tirocini svolti da studenti e attivati dai servizi per il lavoro
L’indennità minima da corrispondere al tirocinante resta fissata a 300 euro lordi mensili fissata con le precedenti linee guida, con la precisazione che puo essere erogata per intero solo ai tirocinanti presenti per il 70% del monte ore mensile.
Come noto il tirocinio extracurriculare richiede per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante, cui va allegato il piano formativo individuale del tirocinante. L’attività di quest’ultimo si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma il limite può essere superato in caso di piu tirocinanti presso la stessa azienda.
Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese con molte sedi , la misura dell’indennità da considerare è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del soggetto ospitante.
Infine, in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione, ma si aggiunge in casi gravi l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno,.
Per approfondire vedi La gestione dello stage (Guida in PDF 53 pagine)
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