Il 10 maggio 2017 si sono incontrate la Federazione Italiana Editori Giornali e l'Associazione Stampatori italiana Giornali con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL FISTEL-CISL e ULCOM-UL per sottoscrivere l’accordo per la disciplina delle nuove assunzioni di lavoratori poligrafici, riguardante i dipendenti di Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed Agenzie di Stampa.
Va ricordato che il Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed Agenzie di Stampa è scaduto il 31 dicembre 2011 per la parte normativa e il 30 giugno 2010 per la parte economica ed è attualmente in regime di proroga, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso CCNL.
Le principali novità del recente accorso riguardano alcuni aspetti relativi alle nuove assunzioni:
a) Orario di lavoro: L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Ai lavoratori saranno riconosciute 120 ore annue di ROL che assorbono tutte le giornate di riposo previste agli artt. 13 (Norme operai) e 11 (Norme impiegati) del CCNL. L'orario di lavoro effettivo è pari a 37 ore e 30 minuti settimanali. Le suddette ore di ROL sono assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori eventualmente disposti a livello aziendale. Le modalità di attuazione della riduzione dell'orario e l'impatto sui regimi di turnazione in atto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Per i soli lavoratori che, in modo strutturale, svolgono la prestazione lavorativa interamente nella fascia oraria notturna 22-06 rimane confermato l'orario di lavoro settimanale previsto ai sensi dell'art. 4 del CCNL.
b) Gratifica natalizia: La gratifica natalizia è stabilita nella misura di 26/26 per i primi 5 anni di anzianità di Servizio.
c) Trattamenti integrativi aziendali: Per quanto riguarda le nuove assunzioni di personale poligrafico, o le trasformazioni di rapporti di lavoro di personale proveniente da altra azienda, troverà applicazione per un periodo di 3 anni a partire dalla data di assunzione o trasformazione, esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dal presente accordo e dal CCNL con esclusione di ogni altro trattamento economico integrativo aziendale ad eccezione degli eventuali emolumenti aziendali legati alla produttività. Per quanto attiene alle trasformazioni di preesistenti rapporti di lavoro di personale impiegato all'interno della stessa azienda, si procederà ad armonizzare eventuali preesistenti trattamenti economici accessori, laddove compatibili con il contratto poligrafico.
d) Previdenza complementare: Per le assunzioni che verranno effettuate a partire dall'entrata in vigore del accordo a tempo determinato o indeterminato e/o le trasformazioni di preesistenti rapporti di lavoro - che non siano stati regolamentati dai CCNL Poligrafico negli ultimi 2 anni con contratti a tempo indeterminato - la misura del contributo per il trattamento di pensionamento integrativo dovuto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani “Fondo Casella” è fissato nella misura complessiva del 4,20% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS. Il contributo è ripartito nella seguente misura: a carico azienda 1,20% per capitalizzazione e 2% per solidarietà; a carico lavoratore 1% per capitalizzazione. Tale regime Contributivo trova applicazione per la durata di anni 10 e sarà soggetto a verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio delle Condizioni indicate nel documento attuariale allegato.
Tutti Gli Accordi E I Contratti Collettivi Di Lavoro aggiornati sono a tua disposizione nella Banca dati della Circolare settimanale del lavoro , a cura dell'avv. R. Staiano. Guarda l'indice della Normativa contrattuale !