L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 4619 del 24 maggio 2017, ha risposto ad un quesito in materia di controllo a distanza dei lavoratori ed ha confermato che l’autorizzazione ministeriale ha un valore secondario rispetto all’accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali dei lavoratori . Per questo motivo anche nel caso in cui, a norma dello statuto dei lavoratori L. n. 300 1970, in seguito a mancato accordo sindacale venga rilasciato un provvedimento autorizzatorio, questo puo essere comunque sostituito e superato da un nuovo accordo aziendale.
Nell'interpello l’INL sottolinea quindi che è possibile regolamentare "gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie per il controllo a distanza" attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Specifica però che tali contratti possono essere stipulati solo in presenza di finalità specifiche come ad esempio : la maggiore occupazione, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, incrementi di competitività e di salario, ecc. .e sempre nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Costituzione, derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
In assenza di tali presupposti, conclude il documento, trovano sempre applicazione i dettami dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.
In materia vedi anche: I nuovi modelli per l'autorizzazioe dell'Ispettorato
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