In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. L'adempimento inizialmente era previsto con scadenza il 31 maggio 2017 per il primo trimestre, ma oggi con decreto MEF la data è stata posticipata al 12 giugno, grazie ad una proroga concessa in extremis.
A chiarire come indicare correttamente le operazioni in presenza di più attività con liquidazioni diverse, sono le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate venerdì 26 maggio 2017.
A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:
Caso n. 1
Liquidazione di marzo a debito di 500
Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.
Liquidazione di giugno a debito
Liquidazione del 2° trimestre a debito
Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.
Caso n. 2
Liquidazione di marzo a debito di 300
Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.
Liquidazione di giugno a debito
Liquidazione del 2° trimestre a debito
Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.
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