News Pubblicata il 25/05/2017

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Niente disoccupazione in caso di dimissioni per motivi di salute

Indennità di disoccupazione erogabile solo in caso di dimissioni per giusta causa, che non comprendono i motivi di salute: Corte di Cassazione sentenza n. 12565 del 18.5. 2017.



L'indennità di disoccupazione richiesta dal lavoratore a seguito di dimissioni per giusta causa, può essere erogata dall’Inps solo se  sono state rassegnate in conseguenza di una condotta datoriale censurabile.  Invece  le dimissioni per ragioni di salute  che non consentono al lavoratore di proseguire l’attività  nello specifico posto di lavoro   non rientra nel concetto di giusta causa per cui l'indennità non spetta.

Questa in sostanza la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12565 del 18 maggio 2017.  Nel caso specifico il lavoratore aveva fatto ricorso al diniego dell'INPS di indennità di disoccupazione a  seguito della richiesta avvenuta dopo dimissioni da una panetterei  . Il Tribunale  aveva  condannato l'Inps al pagamento ritenendo che la natura della patologia (asma bronchiale da allergia alle farine)  rendeva oggettivamente impossibile il lavoro  del richiedente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, che viene accolto dalla Suprema Corte. 

Nelle motivazioni la Corte di Cassazione  ricorda che l'indennità di disoccupazione applicabile alla fattispecie è  disciplinata dall art. 34 comma 5 della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria per l'anno 1999) e  non risente delle innovazioni in materia di trattamento di disoccupazione introdotte dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 22 del 2015, attuativo  del Jobs Act.  

Con la decisione viene consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui l’indennità di disoccupazione non deve essere corrisposta nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per motivi di salute, che sono estranee alla nozione di giusta causa perché non legate alla ricorrenza di fatti  riferibili al datore di lavoro o a terzi.

La Corte sottolinea inoltre che l'inabilità al lavoro per motivi di salute è tutelata da diverse e piu specifiche previsioni normative .

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Fonte: Corte di Cassazione



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