PREVINDAI ha comunicato nel proprio sito che nella riunione del 27 aprile 2017 è stato approvato dal CDA il Documento sul regime fiscale che recepisce le recenti modifiche intervenute alla normativa sui contributi alla previdenza integrativa ( legge di stabilità 2017) e che riguardano gli iscritti .
Questo l'indice dei contenuti trattati:
1 – Regime fiscale dei contributi
2 – Regime fiscale della fase d’accumulo
3 – Regime fiscale dei trasferimenti e degli switch
4 – Regime fiscale delle prestazioni
4.1 - FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2007
4.1.1 - Prestazioni pensionistiche - sia in forma di rendita, sia di capitale
4.1.2 - Prestazioni anticipate: riscatti e anticipazioni
4.2 - FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31
DICEMBRE 2006
4.2.1 - Prestazioni pensionistiche in forma di rendita
4.2.2 - Prestazioni pensionistiche in forma di capitale
4.2.3 - Prestazioni anticipate
4.3 - FISCALITA’ SUI MONTANTI MATURATI SINO AL 31 DICEMBRE 2000
4.3.1 - Prestazioni pensionistiche in forma di rendita
4.3.2 - Prestazioni in unica soluzione (pensionistiche, riscatti e anticipazioni) .
Tra le principali novita il documento sottolinea che :
- dal 1° gennaio 2017 è stata prevista la detassazione integrale dei rendimenti di investimenti, nel limite del 5% del patrimonio, riguardanti imprese residenti nel territorio italiano o europee con stabile organizzazione nel territorio medesimo, a condizione che tali investimenti siano mantenuti in portafoglio per almeno 5 anni;
- sono stati emanati nuovi provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del centro Italia del 2016 e del 2017: i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni previsti dalla normativa, non devono operare nel 2017 le ritenute alla fonte.
Come noto, i contributi versati ai fondi pensione, quale Previndai, sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro. Ai fini del computo di tale importo concorrono:
- i contributi versati dall’iscritto e dal datore di lavoro, dovuti su base contrattuale
- ovvero in forma aggiuntiva;
- i contributi versati dall’iscritto volontariamente;
- le somme versate dall’iscritto a titolo di reintegro di anticipazioni precedentemente percepite.
Per la parte dell’importo reintegrato eccedente i 5.164,57 euro – e comunque relativa alla posizione maturata dal 2007 – è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta nei limiti della ritenuta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione e proporzionale all'importo reintegrato.
Sono esclusi dal computo di tale importo i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160.
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