Con l’articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.06.2017 come Legge 81/2017 vengono considerate abusive e prive di effetto alcune clausole che danneggiano il lavoratore. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. In generale, vengono considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento e il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
In pratica, è abusivo:
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